ECOSISMABONUS 110
Il Superbonus per la
riqualificazione energetica e
antisismica
Col duplice obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche e
sismiche del patrimonio edilizio esistente e contribuire al rilancio
del settore edile, il Decreto Rilancio eleva al 110% le aliquote delle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (ecobonus) e la
messa in sicurezza antisismica (sismabonus) degli edifici, con
specifiche limitazioni.
Alcuni interventi di riqualificazione energetica, capaci di
conseguire un significativo incremento della prestazione
energetica, e gli interventi di messa in sicurezza antisismica
possono usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli interventi
realizzati da Iacp comunque denominati).
L’ecobonus 110% e il sismabonus 110% si applicano alle prime e
seconde case, sia unifamiliari, sia villette a schiera, sia unità
immobiliari in condominio. Lo stesso soggetto può ottenere
l’ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari.
Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le
abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle
categorie catastali A1, A8 e A9.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo,
nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il
contribuente può scegliere di trasformare la detrazione in credito di
imposta d pari importo e utilizzarlo in compensazione oppure
cederlo ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari.
In alternativa, il contribuente può optare per un contributo sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo
massimo pari al corrispettivo dovuto. Il contributo è anticipato dal
fornitore che effettua gli interventi, che recupera un credito di
imposta del 110% cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di
credito e altri intermediari finanziari.
Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti
dalle norme europee, nazionali o regionali.
SOGGETTI
BENEFICIARI
Possono usufruire del superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica i seguenti soggetti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti o professioni;

i condomìni;

gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che
rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house
providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o
gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale
pubblica;
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli
interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai
propri soci;
organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo
settore;
associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma
solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.

INTERVENTI
AGEVOLATI
superbonus agevolano gli interventi sugli edifici sia unifamiliari sia
condominiali. Ci sono interventi ‘principali’ che danno sempre diritto
alla detrazione maggiorata e interventi ‘secondari’ che danno diritto al
superbonus solo se realizzati congiuntamente a quelli ‘principali’.
Di seguito gli interventi ‘principali’ che danno diritto ai bonus
maggiorati al 110%.
Realizzazione di cappotto
termico

Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico
delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio o dell’unità immobliare.
La detrazione fiscale del 110% è calcolata su un tetto di spesa di:
– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera;
– 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che

Realizzazione di cappotto
termico

compongono l’edificio negli edifici composti da due a otto unità
immobiliari;
– 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità
immobiliari.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali
Minimi previsti dal DM 11 ottobre 2017.

Sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale in
condominio

Accedono al superbonus 110% gli interventi sulle parti comuni degli
edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE
811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi
sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari. Nei Comuni montani, non interessati dalle procedure
di infrazione 2014/2147 o 2015/2043, è incentivato l’allaccio a sistemi di

Sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale in
condominio

teleriscaldamento efficiente.
Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica
dell’impianto sostituito.
La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di:
– 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio negli edifici fino a otto unità immobiliari;
– 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità
immobiliari.

Caldaie in case singole

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle singole
unità immobiliari e nelle villette a schiera
Sono incentivati con il superbonus 110% gli interventi sugli edifici
unifamiliari per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE
811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi
sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari. Nelle aree non metanizzate dei Comuni non
interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043 è
agevolata la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle stabilite dal
DM 186/2017. Nei Comuni montani, non interessati dalle procedure di
infrazione 2014/2147 o 2015/2043, è incentivato l’allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente.
Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica
dell’impianto sostituito.
La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro.

Caldaie in case singole

Nella realizzazione degli interventi di efficientamento energetico
(cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale in condominio e nelle
singole unità immobiliari) devono essere rispettati i requisiti minimi
di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015, sia
assicurato, nel complesso, il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della
classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di
Prestazione Energetica (APE).
Il superbonus è riconosciuto anche se gli interventi per
l’efficientamento energetico sono eseguiti attraverso la demolizione e
ricostruzione dell’edificio.
Ottengono il superbonus anche gli interventi di efficientamento
energetico già agevolati con l’ecobonus tradizionale, nei limiti di
spesa già previsti per ciascun intervento, eseguiti su edifici vincolati ai
sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) o
su quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali
impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale.

Messa in sicurezza antisismica

Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di
miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina
del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità
immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese
di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi
fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale

Messa in sicurezza antisismica

ampliamento volumetrico (Sismabonus acquisto).
È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli
interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.
In caso di cessione del credito ad una impresa di assicurazione, con
contestuale stipula di una polizza contro gli eventi calamitosi, la
stipula della polizza gode di una detrazione del 90%.

INTERVENTI
‘SECONDARI’
Di seguito gli interventi ‘secondari’ che danno diritto ai bonus
maggiorati al 110% se realizzati congiuntamente a quelli ‘principali’ e
se rispondenti a determinate condizioni:
Efficientamento energetico

Interventi di efficientamento energetico già agevolati con
l’ecobonus tradizionale, nei limiti di spesa già previsti per ciascun
intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi ‘principali’, siano rispettati i requisiti
minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015,

Efficientamento energetico

sia assicurato, nel complesso, il miglioramento di almeno due
classi energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento
della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato
di Prestazione Energetica (APE).

Fotovoltaico

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica, realizzata congiuntamente ad almeno uno degli
interventi ‘principali’. Per questi interventi è previsto un tetto di
spesa di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro
per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.
Se l’installazione degli impianti fotovoltaici avviene
contestualmente agli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova
costruzione e ristrutturazione urbanistica, previsti dall’articolo 3,
comma 1, lettere d), e) ed f) del Testo unico dell’edilizia (DPR
380/2001), il limite di spesa è 1.600 euro per ogni kW di potenza
nominale dell’impianto fotovoltaico.

Fotovoltaico

Per ottenere la detrazione, è obbligatorio cedere al GSE l’energia
non autoconsumata o condivisa in sito.
Il Superbonus si applica all’installazione di impianti fotovoltaici
fino a 200 kW realizzata da comunità energetiche rinnovabili
costituite come enti non commerciali o condomìni. L’aliquota del
110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza
massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla
potenza eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di
spesa di 96mila euro.

Sistemi di accumulo FV

Interventi di efficientamento energetico già agevolati con
l’ecobonus tradizionale, nei limiti di spesa già previsti per ciascun
intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi ‘principali’, siano rispettati i requisiti
minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015,

Sistemi di accumulo FV

condizioni previste per l’installazione degli impianti solari
fotovoltaici. È previsto il tetto di spesa di 1.000 euro per ogni kW di
capacità di accumulo del sistema.

Colonnine di ricarica

Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
realizzata congiuntamente ad almeno uno di due degli interventi

Colonnine di ricarica

‘principali’: realizzazione del cappotto termico e sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale.

COME USUFRUIRE
DEL SUPERBONUS
4.1. Detrazione e compensazione fiscale

Il contribuente che realizza gli interventi di efficientamento
energetico e messa in sicurezza antisismica, dopo aver pagato
l’importo dei lavori, usufruisce direttamente della detrazione in
cinque quote annuali di pari importo.

4.2. Sconto in fattura

Invece di usufruire direttamente della detrazione fiscale o del credito
di imposta, il contribuente può optare per un contributo sotto forma
di sconto in fattura fino ad un importo massimo pari al corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale
potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri
soggetti, banche e altri intermediari finanziari.
Il cessionario potrà utilizzare il credito di imposta in compensazione
delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, dei
contributi previdenziali e assicurativi, dell’Irap, delle addizionali
comunali, con la stessa ripartizione in cinque quote annuali. La quota
di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita
negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.

I fornitori rispondono per l’eventuale utilizzo del credito di imposta
in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto
praticato o al credito ricevuto.

4.3. Cessione del credito

In alternativa alla fruizione della detrazione e allo sconto in fattura,
i contribuenti possono optare per la trasformazione del
corrispondente importo in credito di imposta da cedere ad altri
soggetti, banche e intermediari finanziari.
I cessionari rispondono per l’eventuale utilizzo del credito di
imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo
sconto praticato o al credito ricevuto.
La scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del
credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non
possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e
ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%
dell’intervento.

ADEMPIMENTI
E SANZIONI
5.1. Adempimenti per ottenere il superbonus
Per usufruire del superbonus per gli interventi di efficientamento
energetico, il contribuente deve:

acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima
dell’intervento;
chiedere uno o più preventivi;
acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la
rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti;
acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la
congruità delle spese;
acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento;
pagare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale
del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il
numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale
è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i
lavori);
inviare le asseverazioni e l’APE all’ENEA

Per usufruire del superbonus per gli interventi di efficientamento
energetico, il contribuente deve:

chiedere uno o più preventivi;
acquisire l’asseverazione dell’efficacia dei lavori realizzati dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori
delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze
professionali, in base al DM 58/2017;
acquisire l’asseverazione della congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati;
pagare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale
del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il
numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale
è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i
lavori).
Le asseverazioni sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di

avanzamento dei lavori.
Per attestare la congruità delle spese si deve fare riferimento ai
prezziari in fase di definizione dal Mise. Fino ad allora, si
utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle
Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si
effettuano i lavori.
Il costo delle attestazioni e delle asseverazioni è detraibile con le
stesse modalità valide per gli interventi cui si riferiscono.

5.2. Adempimenti per sconto in fattura e cessione del
credito

Per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del
credito, il contribuente, oltre agli adempimenti per ottenere il
superbonus, deve:
richiedere a commercialisti o periti ed esperti iscritti alle Camere
di Commercio, il visto di conformità dei dati che attestano i
presupposti che danno diritto alla detrazione;
comunicare tali dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
5.3. Irregolarità e sanzioni
In caso di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate revoca l’agevolazione
al soggetto beneficiario e valuta la responsabilità in solido del
fornitore o del cessionario.
I professionisti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni infedeli
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra 2.000 e 15.000 euro per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I tecnici devono quindi stipulare una
polizza assicurativa della responsabilità civile con un massimale
adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate, che
comunque non può essere inferiore a 500mila euro.

Normativa di Riferimento
Il Superbonus 110% è stato introdotto dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 (Decreto Rilancio).
Bonus 110% un’opportunità che la Rete Lapis si offre di
gestire con la formula “chiavi in mano”
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